Lunedì - Venerdì
mattina ore: 9:00 - 13:00
pomeriggio ore: 16:30 - 20:00
Sabato - Domenica
solo previa prenotazione
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termini & condizioni generali
Locatrice: Agenzia Mirizio di Mirizio Paolo e Andrea Snc , proprietaria dei veicoli concessi in locazione.
Locatario (cliente): persona fisica e/o giuridica che sottoscrive il contratto di locazione con l' Agenzia Mirizio di Mirizio Paolo e Andrea Snc.
Utilizzatore: persona indicata dal locatario quale conducente del veicolo noleggiato, autorizzato alla guida del veicolo oggetto del contratto, munito di valida patente per la circolazione nello stato italiano, ovvero con permesso di guida internazionale (art. 135 comma 1 codice della strada).
Ritiro auto: l’auto prenotata può essere ritirata a partire dalle ore 9:00 salvo diversi accordi e disponibilità.
Restituzione auto: l’auto può essere restituita dalle 9:00 alle 20:00 del giorno pattuito per la consegna, salvo diversi accordi e disponibilità. In caso la restituzione avvenga in ritardo rispetto all’ orario pattuito, verrà applicata una penale.
Art.1 – Obblighi del locatario e/o utilizzatore (cliente)
Il locatario e/o utilizzatore del veicolo dovrà:
Qualsiasi uso del veicolo, inidoneo, non consentito o illecito per contratto e/o per Legge, obbliga il locatario, eventualmente anche in solido con ogni altro utilizzatore dallo stesso indicato, a risarcire i danni conseguenti ad un uso improprio del veicolo.
La società locatrice si riserva di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi modo, luogo e tempo nel caso di violazione nelle norme del presente articolo.
Art.2 – Presa in consegna e restituzione del veicolo
Il locatario ritira il veicolo con la sottoscrizione del presente contratto di noleggio, dichiarando sin d’ora che il veicolo stesso, la dotazione e le attrezzature sono in efficienti condizioni di funzionamento meccanico ed in buono stato generale e si impegna a riconsegnarli liberi da qualsiasi merce o bene con i relativi documenti, nel rispetto dei tempi indicati nel presente contratto, nelle medesime condizioni, salvo l’usura proporzionata alla durata ed al chilometraggio del contratto di noleggio (art. 996 c.c.). All’ atto del noleggio del veicolo sarà sottoscritto in contradditorio, tra le parti, apposito verbale di stato d’uso generale del veicolo, stessa cosa sarà fatta al termine della locazione e quindi alla riconsegna del veicolo. Nel caso in cui il veicolo dovesse risultare in condizioni non conformi e/o diverse rispetto al momento dell’inizio del noleggio, sarà addebitato integralmente al locatario, il costo per la lavorazione per la riparazione e di quanto necessario per il riutilizzo del veicolo. Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo al Locatore rifornito completamente di carburante, e comunque nello stesso stato in cui lo ha ricevuto dal Locatore; qualora al momento della riconsegna l’autoveicolo risultasse privo del pieno di carburante, il Locatore avrà diritto di addebitare al Cliente l’intero costo del rifornimento maggiorato da una penale di € 20,00 oltre iva.
La mancata riconsegna dell’autoveicolo entro il termine contrattualmente previsto comporterà a carico del Cliente il pagamento di una penale per il ritardo, sin d’ora quantificata in € 150,00 oltre iva per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.
Se il Cliente avvisa la Locatrice che intende prorogare il contratto, almeno 24 ore prima della scadenza del termine previsto per la riconsegna, il presente contratto sarà esteso fino alla effettiva data di restituzione del veicolo senza penale alcuna. In casi specifici può essere stabilito, preventivamente e per scritto, un diverso termine di preavviso fra le parti.
In caso di ritardo della riconsegna del veicolo, la società locatrice ha facoltà, senza alcun preavviso, di recuperare il possesso del veicolo. La detenzione del veicolo a contratto scaduto o risolto, costituisce appropriazione indebita, ex art.645 C.P., e pertanto ogni responsabilità civile e penale nonché assicurativa sarà ad esclusivo carico del locatore. La società locatrice in caso di mancata restituzione del veicolo o ritardo non comunicato si riserva il diritto di inoltrare immediatamente denuncia per appropriazione indebita presso le autorità competenti.
In caso di rientro anticipato non sarà corrisposto nessun rimborso da parte della società locatrice.
Art.3 – Responsabilità del locatario
Il locatario è direttamente responsabile per qualsivoglia danno al veicolo derivante dalla circolazione, utilizzo e custodia dello stesso e si obbliga ad indennizzare la società locatrice da eventuali pretese di soggetti terzi. Il locatario è direttamente responsabile per le contravvenzioni e ogni addebito conseguente a violazioni del codice della strada o di altre disposizioni di legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi e in generale delle somme derivanti dalla guida del veicolo da parte di utilizzatori dallo stesso indicati. La società locatrice, in qualità di intestataria dei veicoli noleggiati, è considerata per legge responsabile in solido con il guidatore, delle infrazioni al Codice della strada. Il locatario autorizza la società locatrice alla rinotifica delle contravvenzioni ovvero ad inviare di volta in volta all’autorità competente richiesta di rinotifica del verbale di infrazione al codice della strada al locatario. In ogni caso il locatario si obbliga a rimborsare tutte le spese sostenute dalla società locatrice per eventuali sanzioni, qualora essa non si avvalga della facoltà di rinotifica, ivi incluse le ulteriori spese legali, postali ed amministrative connesse alla richiesta di rimborso ed a manlevare la società locatrice da ogni danno e pretesa di terzi. Il costo di gestione di ogni pratica amministrativa è convenuta dalla società locatrice nella misura di € 40.00 oltre iva.
Il locatario autorizza sin d’ora la società locatrice ad addebitare sulla carta di credito utilizzata per il noleggio stesso, i suddetti costi per sanzioni e gestioni pratiche amministrative.
Art.4 – Durata
Il contratto di noleggio ha durata dall’ora del giorno previsto per la consegna del mezzo fino all’ora del giorno previsto per la riconsegna alla locatrice dello stesso, che saranno indicati nel frontespizio del contratto di noleggio. La restituzione del veicolo oltre l’ora prevista, comporterà l’addebito di un ulteriore giorno di noleggio. E’ facoltà della società locatrice risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso alcuno, a mezzo raccomandata a/r, telegramma, a mezzo fax ovvero PEC nel caso in cui il locatario risultino inadempienti ad uno degli obblighi dello stesso assunti col presente contratto di noleggio.
Art. 5 – Competenze : responsabilità e obblighi a norma di Legge
Il contratto di noleggio, come precedentemente specificato all’art.1 punto 4, ha per oggetto solo ed esclusivamente il noleggio veicolo senza conducente e di conseguenza, la società locatrice non è responsabile degli utilizzatori, previsto dall’art.1683 e segg. C.C. La responsabilità dell' utilizzatore è totalmente a carico del locatario. Il locatario si impegna ad osservare e a far osservare la norma di legge e regolamenti sulla sicurezza della circolazione e dell’uso in genere del veicolo oggetto del presente contratto rispondendo in proprio di tutte le violazioni che siano connesse con l’uso dello stesso, manlevando e tenendo indenne totalmente la società locatrice da ogni responsabilità in genere. Il locatario risponde totalmente dell’osservanza delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di rapporto con l' utilizzatore che sia addetto, alla guida del veicolo oggetto del contratto di noleggio senza corresponsabilità alcuna della società locatrice. In particolare se il veicolo venisse usato da persona non autorizzate e/o abilitate alla guida, il locatario si rende responsabile, in solido con l' utilizzatore, per tutti i danni causati alla società locatrice e a terzi, in tal caso, qualsiasi azione da parte della compagnia di assicurazione sarà sempre fatta valere nei confronti del locatario e mai ed in nessun caso nei confronti della società locatrice.
Art. 6 – Costi di manutenzione ordinaria
Sono a carico della società locatrice i costi legati all’ordinaria manutenzione, rimangono a carico del locatario invece i costi legati ai carburanti, rabbocchi, materiali di consumo, liquidi refrigeranti ecc. ovviamente nel caso di noleggio mensile o plurimarche. Il locatario, pertanto, si impegna a ispezionare periodicamente il livello dei liquidi ed a verificare il corretto stato di efficienza del veicolo e risponde pertanto direttamente ed in modo esclusivo di ogni danno al veicolo ed a terzi conseguente all’inadeguata o insufficiente prescritta manutenzione. Nel caso in cui il veicolo necessiti di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione il locatario utilizzatore sarà tenuto ad osservare tassativamente le disposizioni che le verranno impartite dalla società locatrice, che potrà eseguire i lavori di riparazione quando si rendano necessari. L’officina di riferimento sarà in ogni caso indicata dalla società locatrice.
Nel periodo di fermo del veicolo, per le riparazioni che si rendessero necessarie, nulla potrà essere richiesto o addebitato dal locatario alla società locatrice.
Art. 7 – Responsabilità della società locatrice
E’ esclusa ogni responsabilità della società locatrice per perdite e danni conseguenti a guasti sopravvenuti del veicolo, mancata o ritardata consegna del veicolo di categoria diversa da quella prenotata, deterioramento merci o danni di ogni altro genere, salvo il caso di dolo o colpa grave della medesima. E’ esclusa ogni responsabilità per danni a cose trasportate o dimenticate sul veicolo restituito, salvo il caso di dolo o colpa grave. La società locatrice non potrà essere responsabile per la mancata esecuzione dei propri obblighi per causa di forza maggiore, eventi imprevedibili e imponderabili, indipendenti dalla volontà dalla volontà delle parti, che impedisce alle stesse l’adempimento delle proprie obbligazioni.
Art. 8 – Addebiti
Il locatario è obbligato a corrispondere alla società locatrice al momento del rilascio del veicolo e/o comunque a richiesta della società locatrice anche dopo la riconsegna del veicolo:
Art. 9 – Pagamento
Per il noleggio del veicolo sarà necessaria una carta di credito, il canone di locazione pattuito sarà addebitato alla sottoscrizione del contratto di noleggio. Per noleggio mensile e/o superiore, il locatario sarà tenuto a versare, in anticipo, il canone di locazione ogni 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di noleggio, per ogni giorno di ritardo di pagamento gli verranno applicati interessi a tasso corrente come per Legge. In caso di ritardo nel pagamento pattuito, il contratto si intende risolto ma ciò non farà venir meno il diritto della società locatrice di recuperare i crediti maturati e non percepiti.
La risoluzione anticipata del presente contratto non comporterà la restituzione del pagamento per le giornate non utilizzate.
Art. 10 – Cauzione
Il locatario assume personale obbligazione di corrispondere alla società locatrice la cauzione che varia a seconda del tipo di veicolo, che comprende la franchigia della polizza assicurativa, quale copertura parziale di eventuali danni causati al mezzo noleggiato che verrà restituita al locatario dopo la sottoscrizione in contraddittorio del verbale di consegna del veicolo. Il locatario autorizza la società locatrice, sin d’ora, a trattenere dal suddetto deposito cauzionale gli importi derivanti da eventuali multe o danni arrecati al veicolo, immediatamente ed a semplice discrezione della società locatrice. Il locatario autorizza altresì, ad incassare immediatamente la cauzione stessa in caso di ritardata consegna del mezzo e mancato pagamento. In caso di incidente il deposito cauzionale sarà trattenuto fino ad avvenuto accertamento delle responsabilità da parte della compagnia di assicurazione. In caso di rientro del veicolo danneggiato per responsabilità del locatario o per responsabilità di ignoti, il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla società locatrice sino all’avvenuta riparazione del veicolo e accertamento delle responsabilità delle parti.
Art. 11 – Coperture assicurative RCA, conducente, incendio e furto, Kasko e appropriazione indebita etc.
In caso di sinistri, che comportassero al veicolo danni irreparabili, gli obblighi a carico del locatario, derivanti dal presente contratto, continueranno a sussistere. In caso di sinistro, il locatario dovrà informare immediatamente, anche telefonicamente, la società locatrice e comunque entro 12 ore. Rimane suo preciso compito, relazionare la società locatrice sull’accaduto, sulla dinamica dello stesso, utilizzare i modelli in dotazione a ciascun veicolo, compilandoli dettagliatamente in modo leggibile in ogni loro parte. La mancata denuncia, entro il termine stabilito del sinistro, comporterà l’addebito totale del costo di ripristino del veicolo, salvo maggiori danni. In caso di furto, incendio, incidente, o danneggiamento del veicolo, il locatario dovrà rimborsare alla società locatrice la franchigia sottoscritta sul frontespizio dello stesso contratto. In caso di furto, il locatario è obbligato a consegnare la chiave di accensione del veicolo alla locatrice, la mancata consegna della stessa comporterà l’addebito dell’intero valore del veicolo. In tutti i casi il locatario deve collaborare attivamente con la società locatrice nella gestione del procedimento giudiziario. Qualora questa collaborazione dovesse venir meno, qualsiasi limitazione e/o esclusione di responsabilità del locatario del furto o incendio totale o parziale, diventerebbe automaticamente inefficace. In caso di appropriazione indebita il locatario sarà tenuto a versare alla società locatrice l’importo pari al valore del veicolo come da eurotax giallo al momento dell’appropriazione stessa. L’assicurazione, ne tantomeno la società locatrice, non copre i danni derivanti da uso improprio del veicolo, atti vandalici, danni ai cristalli, eventi naturali, socio politici, infortuni del conducente e terzi trasportati, impegni di lavoro o di altro carattere.
Art. 12 – Sinistri gravi e/o irreparabili
Il locatario, si impegna al pagamento di tutte le spese per il ripristino del veicolo e di quanto dovuto a terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, integralmente indennizzati dalla compagnia di assicurazione, che decida di esercitare il diritto di rivalsa previsto dalla art.15 della legge 24.12.1969 n.990. In caso di sinistro dovuto a responsabilità di terzi, la società locatrice si riserva il diritto di agire direttamente per il recupero dei danni subiti dal veicolo locato o autorizza il locatario ad agire, conferendogli apposito mandato.
Art. 13 – Facoltà della società locatrice
E’ facoltà della società locatrice dotare il veicolo, oggetto della presente locazione, di apparecchio localizzatore satellitare con dispositivo di blocco motore da remoto, utilizzabile a facoltà della società locatrice in tutti i casi di inadempienza del locatario e/o per il recupero forzato del mezzo.
Art. 14 – Foro competente
Le parti convengono che per ogni controversia riguardante il contratto di noleggio è competente, in modo esclusivo l’autorità Giudiziaria del foro di Bari.
aggiornato al: 02/01/2025
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