L' Autotrasporto

Conto Terzi

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di:
- cose, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi, verso un corrispettivo;
- persone, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi destinati a trasportare più di nove persone (compreso conducente), per il trasferimento di persone con offerta al pubblico (servizio di linea) o a talune categorie di utenti (servizio di noleggio con conducente) verso un corrispettivo.
La disciplina unificata di accesso all'autotrasporto per conto terzi prevede la dimostrazione dei quattro requisiti:
- onorabilità, che è la condizione delle persone che, all'interno dell'impresa di trasporto svolgono alcune funzioni, non siano state oggetto di determinati provvedimenti giurisdizionali o provvedimenti amministrativi ad essi connessi;
- capacità finanziaria, che è la disponibilità di risorse in misura non inferiore ad una predeterminata misura;
- idoneità professionale, che è il possesso di apposito attestato relativo alla conoscenza di determinate materiale da parte della persona che dirige l'attività di trasporto.
- lo stabilimento.
La dimostrazione del possesso dei quattro requisiti è necessaria per le imprese di autotrasporto per conto terzi:
- di cose, per l'iscrizione all'Albo e il successivo esercizio dell'attività; i requisiti devono sussistere al momento delle presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e devono permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
- di persone, per l'esercizio del servizio di trasporto, affidato dall'autorità competente (Stato, regioni, comuni) in base a licenza, autorizzazione, concessione oppure contratto di servizio; i requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento del titolo
necessario e devono permanere per tutto il periodo dell' esercizio dell'attività di trasportatore su strada di persone.
Dal 4.12.2011 la disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore sarà quella contenuta nel regolamento n. 1071/2009/CE del 21.10.2009 finalizzato a modernizzare le vigenti norme in materia, ad assicurarne un'applicazione più omogenea ed efficace in tutti gli Stati UE e a stabilire condizioni più eque per la concorrenza tra le diverse aziende.

Esenzione dimostrazione requisiti
Sono esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti (onorabilità, professionalità e capacità finanziaria) solo le imprese di autotrasporto per conto di terzi di persone e cose già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.
Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5t effettuano l'iscrizione all'Albo del autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

Presso il nostro studio è possibile ottenere subito le formalità di:

  • Iscrizione all'Albo Nazionale
  • Iscrizione al R.E.N.
  • Rilascio Licenze Comunitarie
  • Rinnovo Licenze Comunitarie
  • Rilascio Copie conformi Comunitaria
  • Rinnovo/Variazione del requisito della Capacità Finanziaria
  • Nulla Osta all'immatricolazione
  • Consulenza sulla materia

Conto Proprio

Per trasporto di cose in conto proprio si intende il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le condizioni seguenti:a) il trasporto avvenga con veicoli di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a 6 tonnellate) ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli risultino il titolare della licenza o lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale; ciò è verificato se:
      b1) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
      b2) l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto abbia una portata complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa;
      b3) i costi dell’ attività   di   trasporto non costituiscano la   parte   preponderante   dei   costi dell’attività.
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Preposto alla guida di un veicolo destinato al trasporto in conto proprio, può essere:
1) il titolare nel caso di impresa individuale;
2) il lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
3) i collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori);
4) i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone ( S.N.C. e S.A.S.), l’amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L., S.P.A.). L’mpresa deve risultare in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali ( INPS ed INAIL) .
L’esercizio dell’attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva superiore a kg. 6.000  è subordinato al rilascio di apposita licenza rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari.
Non appare superfluo rammentare che il trasporto di cose non comprese nella licenza è punito a norma dell’art. 46 della legge n. 298/74 (trasporti abusivi).

Presso il nostro studio è possibile ottenere subito le formalità di:

  • Rilascio nuova autorizzazione
  • Verifica quinquennale
  • Variazione dati tecnici veicoli
  • Variazione dati anagrafici